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Art. 11
- Funzioni riservate alla Regione
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di cui all’art. 115 comma 2 del decreto in materia di "salute umana" e di "sanità veterinaria", come definite dall’art. 113 del decreto stesso, spettano alla Regione che li esercita ai sensi della legislazione regionale che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai sensi dell’art. 115, comma 4, del decreto la Regione, avvalendosi delle Aziende sanitarie, costituisce scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici.
3. I provvedimenti di urgenza di competenza della Regione, di cui all’art. 117, comma 1 del decreto, sono adottati in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 .
4. Spetta alla Regione il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero di cui all’art. 124, comma 2 del decreto e la corresponsione, ai sensi dell’articolo 115 del decreto stesso, dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). (17)

Parole aggiunte con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art.18.

5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’art. 121, comma 4 del decreto, anche avvalendosi delle Aziende unità sanitarie locali.
6. La Regione esercita, inoltre, le funzioni di vigilanza di cui all’art. 122, comma 2 del decreto.
7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale. (18)

Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art.18.


Note del Redattore:

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V. anche BU 4 dicembre 1998, n. 40, parte prima: "Avviso: Ferma restando l’entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n.53 , art.17.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art.4.

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Parole aggiunte con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art.18.

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Comma così sostituito conSito esternol.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art.18.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.