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Titolo V
- DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Capo I
- AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 21
Abrogato.
Capo II
- CAVE DI PRESTITO PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE E REGIONALE
Art. 22
- Definizione e disciplina delle competenze regionali(11)

Articolo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 69.

Abrogato.
Art. 23
- Progetto per l’individuazione dei siti di cava di prestito(11)

Articolo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 69.

Abrogato.
Art. 24
- Richiesta di approvazione del progetto e di autorizzazione(11)

Articolo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 69.

Abrogato.
Art. 25
- Autorizzazione alle indagini preliminari(11)

Articolo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 69.

Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
- Approvazione del progetto ed autorizzazione(11)

Articolo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 69.

Abrogato.
Art. 28
Abrogato.
Capo III
- CAVE DI PRESTITO PER OPERE D’INTERESSE LOCALE
Art. 29
- Cave di prestito per opere pubbliche di interesse locale(11)

Articolo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 69.

Abrogato.

Note del Redattore:

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V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Titolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 69.

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Articolo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.