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Art. 8
- Modifiche ai livelli ottimali di esercizio e alle forme associate
1. Il Consiglio regionale, per iniziativa dei Comuni interessati, decorsi almeno tre anni dalla definizione dei livelli ottimali di cui all’art. 5, può variarne la delimitazione, fermo restando quanto disposto all’art. 5 comma 4.
2. I Comuni possono variare con le modalità di cui all’art. 6, comma 1 e 2, la forma associata stabilita in via sostitutiva dalla Regione, decorsi almeno 3 anni dalla nomina degli organi dell’azienda interessata. A tal fine il Presidente della Giunta regionale effettua la prima convocazione della Conferenza entro quindici giorni dalla richiesta presentata da parte di almeno un terzo dei comuni ricompresi nel livello ottimale.

Note del Redattore:

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V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."

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Rubrica così modificata con l.r. 23 dicembre 1998, n. 98 , art.unico.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 38.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.