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Art. 4
- Funzioni dei Comuni
1. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dall’art. 2 e tra queste in particolare:
a) il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo;
b) l’attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) l’individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
d) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di ERP;
e) l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
f) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
g) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
h) l’autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;
k) la promozione della mobilità degli assegnatari;
l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.
2. I Comuni operano per le funzioni di cui al comma 1, nell’osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e della concertazione con le formazioni sociali. Nell’esercizio di dette funzioni è garantito il raccordo con gli interventi di politica sociale, come disciplinati dagli articoli 11 , 28 e 29 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziale e socio- sanitari integrati".
2 bis. Il conferimento ai Comuni delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m) è determinato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che definisce i termini e le modalità procedurali per rendere operativo il conferimento stesso, entro sei mesi dalla stipula dell’accordo di programma di cui all’ Sito esternoart. 63 del DLgs 112/1998 . (6)

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.


Note del Redattore:

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V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."

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Rubrica così modificata con l.r. 23 dicembre 1998, n. 98 , art.unico.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 38.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.