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Art. 10
- Abrogazioni
Sono abrogate:
a) la legge regionale 3 novembre 1986, n. 49 "Riorganizzazione della struttura operativa dell’edilizia residenziale pubblica";
b) la legge regionale 28 gennaio 1994, n. 11 "Scioglimento delle Aziende di edilizia residenziale pubblica. Nomina degli amministratori straordinari e rinnovo dei collegi sindacali. Sostituzione dell’art. 21";
c) la legge regionale 22 novembre 1995, n. 100 "Proroga delle Amministrazioni Straordinarie e dei Collegi sindacali dell’ARER e delle ATER. Integrazione dell’art. 17 della LR 3 novembre 1986, n. 49."

Note del Redattore:

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V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."

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Rubrica così modificata con l.r. 23 dicembre 1998, n. 98 , art.unico.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 38.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.