Menù di navigazione
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge disciplina le modalità di intervento e la ripartizione delle competenze attinenti il settore dell’edilizia residenziale pubblica, (di seguito denominata ERP) anche in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", individuando nei comuni i principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata con l.r. 23 dicembre 1998, n. 98 , art.unico.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.