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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) sono attività di formazione per l’accesso ai profili professionali sanitari le iniziative di studio e tirocinio, attuate per il conseguimento di titoli e requisiti necessari per l’esercizio delle professioni sanitarie o per l’accesso a qualifiche e posizioni lavorative presenti nel servizio sanitario regionale;
b) sono attività di ulteriore qualificazione professionale i processi di formazione complementare, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento svolti al fine di sviluppare livelli culturali ed operativi più elevati richiesti dal progresso tecnico-scientifico e dall’evoluzione dell’attività professionale e della organizzazione dei servizi;
c) sono attività di formazione permanente le iniziative che, successivamente alla formazione per l’accesso ai profili o alla ulteriore qualificazione, garantiscono l’adeguamento, l’aggiornamento e lo sviluppo continuo delle conoscenze, delle capacità operative e delle abilità tecniche del personale dipendente o convenzionato del Servizio sanitario regionale, per un esercizio più competente ed efficace del suo ruolo professionale e per una costante elevazione della qualità dell’assistenza sanitaria.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.