Menù di navigazione

Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Titolo IV
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 14
- Modifiche
Art. 15
- Abrogazioni
1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della LR 31 agosto 1994, n. 70, che recita "con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari." è abrogato.
2. Le LL.RR. 16 ottobre 1989, n. 64, 26 agosto 1991, n. 43 ed il Regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 6 sono abrogati.
3. La LR 24 marzo 1986, n. 13 è abrogata e le relative attività sono ricondotte al campo di applicazione della LR 31 agosto 1994, n. 70 tenuto conto delle specifiche norme transitorie contenute nell’art. 16.
Art. 16
- Norma transitoria
1. Sono fatte salve le autorizzazioni già concesse ai sensi della LR 24 marzo 1986, n. 13 per gli Anni scolastici 1997/1998 e 1998/1999.
2. Le domande di nuove autorizzazioni prodotte ai sensi della LR 24 marzo 1986, n. 13 entro la data di entrata in vigore della presente legge completeranno il loro iter secondo le procedure previste dalla previgente normativa.
3. Lo svolgimento delle attività formative relative alle autorizzazioni in vigore rilasciate ai sensi della LR 24 marzo 1986, n. 13 è sottoposto alle norme della LR 31 agosto 1994, n. 70 fatte salve le specifiche indicazioni organizzative contenute negli atti autorizzativi concessi ai sensi della LR 24 marzo 1986, n. 13 per l’Anno scolastico 1998/1999.
4. La programmazione, l’autorizzazione e lo svolgimento delle attività formative relative alla LR 24 marzo 1986, n. 13 sono ricondotti alla scansione in anni solari anziché in anni scolastici, così come previsto dalla LR 31 agosto 1994, n. 70, art. 12, a decorrere dall’anno 2000.
Art. 17
- Finanziamento
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede annualmente con legge regionale di bilancio a decorrere dall’esercizio finanziario 1999.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.