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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Titolo II
- FORMAZIONE PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI SANITARI E DI ULTERIORE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 3
- Tipologia delle attività e soggetti realizzatori
1. Per le finalità del Servizio sanitario regionale sono realizzate le seguenti attività volte alla formazione per l’accesso ai profili ed alla ulteriore qualificazione delle figure professionali sanitarie, che la Regione intende promuovere nel rispetto dell’art. 124, comma 1, del Dgls 31 marzo 1998, n. 112:
a) formazione svolta dalle Aziende sanitarie, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, per il conseguimento del titolo per l’accesso alle professioni sanitarie impiegate nel servizio sanitario, in attuazione di specifiche normative nazionali o regionali;
b) formazione svolta nelle strutture del Servizio sanitario relativa al conseguimento dei diplomi universitari del settore sanitario ai sensi dell’Sito esternoart. 1, comma 1, lettera o) della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e di quanto disposto dall’Sito esternoart. 6, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992 n. Sito esterno502 così come modificato dal Sito esternoDLgs 7 dicembre 1993 n. 517 di seguito denominate decreto delegato;
c) attività di ulteriore qualificazione destinate alla formazione complementare attraverso iniziative di specializzazione o di perfezionamento di coloro che sono in possesso di titoli abilitanti relativi ai profili professionali di cui alla lettera b) del presente comma sia in ambito clinico-assistenziale che per l’espletamento di funzioni di coordinamento e di attività didattiche;
d) attività di ulteriore qualificazione svolte tramite iniziative di aggiornamento e perfezionamento professionale per coloro che sono in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di professioni sanitarie, organizzate dall’Università, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e da altri soggetti pubblici del Servizio sanitario nazionale;
e) formazione specifica in medicina generale svolta dalla Regione e dalle Aziende sanitarie in collaborazione con l’Ordine dei medici;
f) attività di tirocinio all’interno delle strutture del Servizio sanitario previste nell’ambito della formazione scolastica o universitaria di particolari figure professionali oltre a quelle già indicate alla lettera b).
2. Le attività formative di cui al comma 1, lettera d) sono istituite esclusivamente dalle Università degli studi, dalla Regione, dalle Aziende sanitarie o da altri soggetti pubblici del Servizio sanitario nazionale. Le suddette istituzioni per l’attuazione delle attività formative di cui al presente comma, possono stabilire apposite convenzioni con soggetti formativi sia pubblici che privati. In tali convenzioni dovranno essere definite anche le entità degli oneri economici a carico dei partecipanti ai sensi di quanto specificatamente stabilito nelle ulteriori disposizioni di cui all’art. 5, comma 3.
Art. 4
- Programmazione delle attività
1. Il Consiglio Regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, istituito con apposita legge regionale e sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario, definisce nel Piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione:
a) indirizzi e specifiche disposizioni valide per la determinazione da parte della Giunta regionale dei fabbisogni annuali di formazione in ambito regionale di figure professionali sanitarie;
b) criteri per la definizione dei protocolli d’intesa previsti all’art. 6, comma 2 e 3, del decreto delegato, anche al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse formative, strutturali e di personale del Servizio sanitario;
c) indirizzi per le eventuali forme di collaborazione da instaurare nell’ambito delle attività di formazione di cui all’art. 3 con le Università, gli Ordini ed i Collegi professionali anche ai fini dell’individuazione di strutture destinate stabilmente ad attività formative ai sensi di quanto stabilito all’art. 5, comma 3;
d) ulteriori direttive per l’organizzazione delle attività formative di cui all’art. 3, comma 1.
2. I protocolli d’intesa Regione - Università di cui alla lett. b), comma 1, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. Sulla base delle indicazioni e criteri di cui al comma 1 e di quanto ulteriormente stabilito nei protocolli di intesa richiamati alla lettera b) del medesimo comma, la Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno, il piano annuale delle attività di formazione per l’accesso ai profili professionali e di ulteriore qualificazione nel settore sanitario.
4. Il piano annuale di cui al comma 2 prevede relativamente all’anno formativo od accademico successivo:
a) l’indicazione della tipologia, del numero dei corsi, dei posti, della localizzazione e dell’Azienda sanitaria titolare delle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e c);
b) la proposta, ai fini della programmazione nazionale, della tipologia e della localizzazione, con l’indicazione del relativo numero degli studenti, dei corsi da istituire a livello regionale per le attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) ed e);
c) eventuali criteri ed indicazioni programmatiche per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) e f) con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Limitatamente alle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) spetta alla commissione costituita ai sensi dell’ art. 10, comma 4, della LR 29 giugno 1994, n. 49 , formulare alla Giunta Regionale le relative proposte entro il primo di marzo di ciascun anno. A tal fine per le attività di cui alle soprarichiamate lettere b) e c) sono costituiti in seno alla predetta Commissione appositi gruppi tecnici di lavoro per ciascun specifico profilo professionale o per ambiti professionali affini, composti secondo i criteri e modalità stabiliti dal Consiglio regionale. Sulle risultanze e sulle proposte emerse dai lavori della suddetta Commissione la Giunta regionale, prima dell’ adozione dei relativi atti di recepimento, acquisisce il parere delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito-sanitario.
6. Contestualmente all’approvazione del Piano annuale di cui al comma 3, la Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, impartisce ulteriori disposizioni sulle modalità attuative ed organizzative dei corsi e dispone l’eventuale erogazione di contributi finanziari necessari per il loro svolgimento in relazione all’avvenuta allocazione di fondi, a ciò specificatamente finalizzati, tramite la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. Nelle medesime disposizioni possono trovare regolamentazione l’accesso a contributi finanziari erogati da altri soggetti, la concessione di particolari provvidenze ai partecipanti ai corsi o, diversamente, essere stabilite le forme e l’entità di un eventuale concorso finanziario dei medesimi per la partecipazione alle attività formative.
7. Nelle disposizioni di cui al comma 6 e nei protocolli d’intesa con l’Università, sono curati in particolare la definizione di strumenti e modalità per la verifica e la promozione della qualità delle attività formative e l’accreditamento delle strutture sede delle medesime, soprattutto in riferimento alla formazione pratica, all’integrazione degli insegnamenti teorici con gli insegnamenti clinico-pratici e all’impiego di metodologie tutoriali in quanto aspetti necessari per garantire il perseguimento da p arte degli studenti di livelli di competenza e professionalità aderenti alle esigenze operative del Servizio sanitario regionale.
Art. 5
- Modalità attuative ed organizzative
1. Le attività formative, afferenti all’istruzione universitaria, svolte nelle strutture del Servizio sanitario relative alle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), devono essere organizzate ed improntate a criteri didattici tali da valorizzare al massimo l’apporto formativo offerto dal personale appartenente allo specifico profilo professionale, al fine di garantire i fondamentali processi di trasferimento delle conoscenze e capacità operative connesse ai singoli ruoli professionali.
2. Ai fini del comma 1, dovranno essere garantite al suddetto personale la necessaria autonomia nell’impostazione e svolgimento della propria attività formativa, adeguati livelli di partecipazione ai momenti collegiali di programmazione didattica soprattutto per ciò che concerne la realizzazione delle fasi di tirocinio professionale, una piena ed esclusiva riserva nell’affidamento degli incarichi di coordinamento di tali attività, nonché una priorità nell’affidamento degli insegnamenti disciplinari cui i profili si riferiscono.
3. Le Aziende sanitarie, in modo singolo od associato e tenendo conto delle realtà già esistenti, possono individuare proprie strutture da destinare stabilmente alla realizzazione delle attività formative di cui al presente titolo, stipulando a tal fine anche appositi accordi di collaborazione con l’Università e gli Ordini e Collegi professionali. La Giunta regionale, sempre nell’ambito di specifiche intese con i soggetti di cui sopra, ha facoltà di promuovere direttamente la costituzione di analoghe strutture di livello regionale.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.