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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 8
- Soggetti destinatari
1. Le attività di formazione permanente sono destinate:
a) al personale organicamente o funzionalmente dipendente delle Aziende sanitarie nelle forme previste dalla contrattazione collettiva;
b) al personale convenzionato nelle forme previste dai relativi accordi nazionali e regionali.
2. Possono essere ammessi a frequentare le attività di formazione permanente anche i dipendenti di altri enti pubblici o da soggetti privati operanti nel settore sociale o sanitario, ivi comprese le Associazioni del volontariato, del privato sociale, nonché i soggetti che svolgono nello stesso settore una attività libero professionale, quando gli obiettivi dell’iniziativa di formazione rendano opportuno il loro coinvolgimento. L’ammissione dei suddetti soggetti può essere subordinata al concorso alle spese di realizzazione delle attività, a carico dei medesimi o dei loro enti di appartenenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.