Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74
Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998
Art. 7
- Tipologia degli interventi
1. Le attività formative di cui all’art. 6 sono attuate mediante interventi, singoli o combinati, riconducibili in particolare alla seguente tipologia:
a) corsi;
b) seminari;
c) convegni, congressi, conferenze, giornate di studio;
d) periodi di tirocinio e stages applicativi;
e) progetti di auto-formazione;
f) iniziative a carattere informativo documentale ed editoriale;
g) acquisizione, elaborazione, diffusione di materiale didattico ed audiovisivo, nonché informatico e multimediale;
h) costituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione a livello di Azienda sanitaria;
i) progetti sperimentali e di ricerca applicata, con particolare riguardo ai contenuti professionali ed alla metodologia di organizzazione dei servizi.
2. Le caratteristiche di tali interventi sono ulteriormente determinate negli indirizzi e disposizioni di cui all’art. 9.
3. Nell’ambito delle attività di formazione permanente del personale sono ricomprese anche tutte le iniziative ad esse strumentali ed, in particolare, quelle finalizzate: alla realizzazione di studi e ricerche nel campo educativo e formativo, all’acquisizione e potenziamento dei beni immobili e mobili per lo svolgimento delle attività formative, alla realizzazione di soluzioni strutturali ed organizzative tese all’integrazione delle funzioni bibliotecarie, documentali ed archivistiche delle Aziende sanitari e al fine di razionalizzarne la gestione ed accrescerne le valenze formative e di promozione culturale e professionale.