Menù di navigazione

Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 6
- Caratteristiche degli interventi di formazione permanente
1. La partecipazione alle attività di formazione permanente costituisce un preciso obbligo professionale per gli operatori del Servizio sanitario, così come l’organizzazione di adeguate iniziative formative rappresenta un impegno essenziale per le Aziende Sanitarie. In relazione a questo principio le Aziende sanitarie dispongono la partecipazione alle attività formative di carattere obbligatorio e le eventuali provvidenze tese a facilitare la partecipazione a quelle individuate autonomamente dai singoli operatori ritenute idonee ed utili per lo sviluppo dei livelli di professionalità funzionali al Servizio sanitario, nonché coerenti agli obiettivi aziendali.
2. Gli interventi di formazione permanente devono rispondere a requisiti di progettualità e sistematicità, fra i quali sono essenziali i caratteri della pertinenza degli obiettivi con le linee di indirizzo della programmazione aziendale e con i bisogni di apprendimento dei singoli operatori e dei contesti organizzativi anche a carattere multiprofessionale, della gradualità degli scopi educativi, dell’adeguatezza dei metodi didattici e delle tecniche formative rispetto a modelli di apprendimento di tipo operativo, dell’osservabilità e valutabilità dei risultati del percorso formativo sui comportamenti dei singoli e dei gruppi e sulle modificazioni indotte nella qualità dei trattamenti sanitari.
3. Gli interventi si distinguono in:
a) attività di orientamento, inserimento lavorativo e di valutazione del potenziale professionale destinate ai neo-assunti;
b) attività di sostegno al personale impegnato in processi di ristrutturazione organizzativa o di riconversione di ruolo o funzioni;
c) aggiornamento, adeguamento e perfezionamento delle conoscenze e capacità tecnico-scientifiche e professionali;
d) attività specificatamente rivolte alla cura degli aspetti di metodologia del lavoro e di organizzazione dei servizi per l’impiego ottimale delle risorse umane e materiali e per il miglioramento dei rapporti con gli utenti, nonché allo svolgimento di interventi di formazione manageriale;
e) attività di qualificazione ed aggiornamento disposte dalle norme di legislazione e contrattazione collettiva di settore;
f) attività di qualificazione ed aggiornamento del personale addetto alla formazione.
4. Nella programmazione, progettazione ed attuazione delle iniziative di formazione permanente devono essere curate le metodologie di verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché sviluppate la sensibilità alla dimensione bioetica dei trattamenti sanitari, l’attenzione ai valori storici, scientifici e sociali della Sanità pubblica e la valenza dei fattori culturali, cognitivi ed educativi nella promozione della salute.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.