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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 5
- Modalità attuative ed organizzative
1. Le attività formative, afferenti all’istruzione universitaria, svolte nelle strutture del Servizio sanitario relative alle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), devono essere organizzate ed improntate a criteri didattici tali da valorizzare al massimo l’apporto formativo offerto dal personale appartenente allo specifico profilo professionale, al fine di garantire i fondamentali processi di trasferimento delle conoscenze e capacità operative connesse ai singoli ruoli professionali.
2. Ai fini del comma 1, dovranno essere garantite al suddetto personale la necessaria autonomia nell’impostazione e svolgimento della propria attività formativa, adeguati livelli di partecipazione ai momenti collegiali di programmazione didattica soprattutto per ciò che concerne la realizzazione delle fasi di tirocinio professionale, una piena ed esclusiva riserva nell’affidamento degli incarichi di coordinamento di tali attività, nonché una priorità nell’affidamento degli insegnamenti disciplinari cui i profili si riferiscono.
3. Le Aziende sanitarie, in modo singolo od associato e tenendo conto delle realtà già esistenti, possono individuare proprie strutture da destinare stabilmente alla realizzazione delle attività formative di cui al presente titolo, stipulando a tal fine anche appositi accordi di collaborazione con l’Università e gli Ordini e Collegi professionali. La Giunta regionale, sempre nell’ambito di specifiche intese con i soggetti di cui sopra, ha facoltà di promuovere direttamente la costituzione di analoghe strutture di livello regionale.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.