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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 10
- Finanziamento, programmazione e realizzazione annuale degli interventi formativi
1. Con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione è stabilita annualmente la somma da destinare alla realizzazione da parte della Giunta regionale degli interventi di formazione permanente destinati al personale di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), e di quelli, aventi rilevanza regionale, destinati al personale di cui al medesimo art. 8, comma 1, lett. a). Successivamente, in riferimento a tale disponibilità finanziaria, la Giunta regionale approva e realizza un apposito programma annuale degli interventi formativi. In tale programma possono essere stabiliti modalità, obiettivi e priorità per l’erogazione di finanziamenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione di specifici progetti formativi elaborati dalle medesime.
2. Le singole Aziende sanitarie nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie stabiliscono nel bilancio preventivo economico annuale di previsione la somma da destinare alla realizzazione degli interventi di formazione permanente del proprio personale. In riferimento a tale disponibilità finanziaria, ciascuna Azienda sanitaria approva e realizza un apposito programma annuale degli interventi formativi. Tale programma deve essere ricompreso in via ordinaria nel piano attuativo annuale. La mancanza del programma e l’insufficiente finanziamento sono motivo di non approvazione del piano attuativo annuale.
3. Sulla base dei propri programmi annuali le Aziende sanitarie stabiliscono le opportune intese per l’eventuale realizzazione congiunta degli interventi.
4. La Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, e le Aziende sanitarie predispongono i rispettivi programmi annuali degli interventi formativi sulla base degli indirizzi e disposizioni di cui all’art. 9.
5. I programmi annuali sono materia di contrattazione regionale ed aziendale così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della sanità pubblica e degli accordi collettivi nazionali del personale convenzionato.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.