Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42
Norme per il trasporto pubblico locale.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998
Titolo III
- ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 10
- Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione, allo scopo di assicurarne l’esercizio unitario a livello regionale, tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico:
a) ferroviari, marittimi ed aerei di cui al d.lgs. 422/1997;
b) automobilistici interprovinciali;
2 bis. Compete, inoltre, al Presidente della Giunta regionale, la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del Presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'articolo 54 dell’allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). (101) Comma aggiunto con l.r. 5 luglio 2019, n. 41, art. 1.
2 ter. Per l’individuazione del presidente del consiglio di disciplina trova applicazione il seguente ordine decrescente di preferenza:
a) appartenenza alla magistratura ordinaria;
b) appartenenza alla magistratura onoraria;
c) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
d) esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio della professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro;
2 quater. La Regione pubblica, sul proprio sito web istituzionale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. L’istruttoria delle domande viene svolta da parte di una apposita commissione regionale, nominata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (101) Comma aggiunto con l.r. 5 luglio 2019, n. 41, art. 1.
2 quinquies. Ciascuna azienda di trasporto può corrispondere al presidente del proprio consiglio di disciplina, oltre a quanto statuito dall’articolo 54, quinto comma, dell’allegato A del r.d. 148/1931, una indennità di funzione non superiore a euro 300,00 per ogni giorno di seduta. (101) Comma aggiunto con l.r. 5 luglio 2019, n. 41, art. 1.
Art. 11
- Funzioni della Provincia
1. Ad esclusione dei servizi di competenza regionale e comunale sono attribuite alla Provincia tutte le funzioni amministrative relative ai servizi:
b) a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari;
c) di navigazione interna.
Art. 12
1. Sono attribuite al comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che:
a) si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso;
b) si svolgono nell'ambito di due comuni limitrofi, purché non colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la competenza sui servizi è attribuita al comune ove si svolge il percorso prevalente.