Menù di navigazione

Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998

Art. 7
- Pianificazione provinciale dei trasporti
1. Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2005 (62)

Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 31.

definisce la politica provinciale in materia di trasporti secondo quanto previsto all’ Sito esternoart. 14 del DLgs n. 422/97 , anche in riferimento a:
a) l’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l’offerta integrata dei servizi di trasporto;
b) l’eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
c) l’economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l’incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento;
d) il decongestionamento ed il miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l’integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa..

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 5 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 16 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.9, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.12 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.13 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 100.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.22, ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 61

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 30, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 101.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 51 bis.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.