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Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998

Art. 5
- Il Coordinamento degli orari della città
1. Il coordinamento degli orari della città consiste nell’insieme dei progetti comunali che armonizzano i tempi delle città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.
2. Il comune ai sensi dell'Sito esternoarticolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, se vigenti, nel rispetto del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'articolo 3 e 4 , definisce ed attua, con ordinanza, i progetti comunali di cui al comma 1, promuovendo iniziative di informazione e di consultazione, anche a seguito delle analisi delle esigenze dei cittadini.(6)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Sindaco presiede un tavolo di concertazione tra tutte le parti sociali ed economiche, le istituzioni culturali, le istituzioni scolastiche e universitarie interessate alle politiche dei tempi e degli orari, per l’acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione dei progetti comunali, che compongono il coordinamento degli orari della città, e su eventuali sperimentazioni di modifica degli orari stessi. Il Sindaco, nell’ambito della concertazione, può promuovere accor di e intese fra tutti i soggetti pubblici e privati anche finalizzate, per quanto possibile, ad una riduzione della durata dei tempi di lavoro per un miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.