Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38
Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998
Art. 5
- Il Coordinamento degli orari della città
1. Il coordinamento degli orari della città consiste nell’insieme dei progetti comunali che armonizzano i tempi delle città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.
2. Il comune ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, se vigenti, nel rispetto del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'articolo 3 e 4 , definisce ed attua, con ordinanza, i progetti comunali di cui al comma 1, promuovendo iniziative di informazione e di consultazione, anche a seguito delle analisi delle esigenze dei cittadini.(6)
3. Per i fini di cui al comma 2, il Sindaco presiede un tavolo di concertazione tra tutte le parti sociali ed economiche, le istituzioni culturali, le istituzioni scolastiche e universitarie interessate alle politiche dei tempi e degli orari, per l’acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione dei progetti comunali, che compongono il coordinamento degli orari della città, e su eventuali sperimentazioni di modifica degli orari stessi. Il Sindaco, nell’ambito della concertazione, può promuovere accor di e intese fra tutti i soggetti pubblici e privati anche finalizzate, per quanto possibile, ad una riduzione della durata dei tempi di lavoro per un miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.