Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38
Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998
Art. 4
- Procedimento per l'approvazione del piano di indirizzo e di regolazione degli orari (5)
1. Il piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato è trasmesso, come allegato al piano strutturale, alla Giunta regionale e alla provincia e depositato nella sede comunale, con le stesse modalità e le stesse procedure previste per il piano strutturale di cui all' articolo 53 della l.r. 1/2005 . Contestualmente alla deliberazione di approvazione del piano strutturale, il comune approva il piano di indirizzo e di regolazione degli orari che diviene efficace contestualmente al piano strutturale.
2. In fase di prima attuazione, i comuni individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell' articolo 2 , entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del piano di indirizzo territoriale della Regione, provvedono ad approvare il piano di indirizzo e di regolazione degli orari anche indipendentemente dal piano strutturale.
Note del Redattore: