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Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998

Art. 8
- Struttura operativa regionale
. Con provvedimenti successivi all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell’ art. 9 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento Sito esternodel Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Modifiche all’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa", emana direttive per l’individuazione delle strutture competenti per la gestione della legge nei Dipartimenti interessati. Dette strutture si coordinano ed operano a supporto degli Enti locali secondo modalità concertate con i medesimi; esse garantiscono altresì il monitoraggio delle esperienze, il collegamento tra tutti gli assessorati interessati e con la Commissione Regiona le per le pari opportunità;
2. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale in merito alle iniziative prese in attuazione del primo comma.
Annualmente la Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge da parte degli Enti locali, secondo parametri di efficienza e di efficacia.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.