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Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998

Art. 3
- Piano di indirizzo e di regolazione degli orari - Adozione e contenuti
1. I comuni individuati ai sensi dell' articolo 2 , comma 1, lettera d bis), contestualmente al piano strutturale, di cui agli articoli 52 e 53 della l.r. 1/2005 adottano un piano di indirizzo e di regolazione degli orari per la predisposizione dei progetti che costituiscono il coordinamento degli orari della città, come definito dall' articolo 5 della presente legge.(3)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

1bis. I comuni che, in base a quanto stabilito dal piano di indirizzo territoriale, non sono ricompresi tra quelli che hanno l'obbligo di adottare il piano di cui al comma 1, hanno in ogni caso la facoltà di adottarlo.(4)

Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

2. Il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, in raccordo con il Piano delle Funzioni e il Piano della Mobilità, contiene indicazioni e direttive per il raggiungimento degli obiettivi di:
a) valorizzazione della soggettività dei bambini e delle bambine, come misura di qualificazione della città, riconoscendo loro il diritto a vivere, giocare e socializzare in sicurezza e serenità.
b) organizzazione dell’accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici, per il tempo libero, garantendone il raggiungimento con i mezzi di trasporto pubblico, al fine di rendere congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse aree territoriali;
c) armonizzazione graduale con le attività lavorative degli orari dei servizi, intesi secondo il criterio della pluralità di offerta, con schemi di orario e con tipologie differenziate, in modo da favorire l’autodeterminazione del tempo, l’adozione di modalità di lavoro attente a conciliare gli orari con gli impegni di cura, e insieme a generalizzare la riduzione dell’orario di lavoro, consentendo così una più ricca qualità della vita, prevedendo:
- la flessibilità e ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per la durata media e per articolazione giornaliera,
- la revisione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali, con l’aumento della durata giornaliera di apertura, con estensione alle fasce serali e della durata settimanale, in modo da consentirne un’ampia fruizione.
- la programmazione degli orari delle attività commerciali in modo da garantirne la fruizione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura, di chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;
d) attivazione di coordinamenti sovracomunale per piani - orari di servizi con vasti bacini di utenza, in particolare quelli della mobilità e del traffico, anche attraverso un collegamento con le Province per il loro ruolo di programmazione territoriale, ovvero con l’Area Metropolitana;
e) finalizzazione, in ottemperanza alla Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 , "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", delle operazioni burocratiche dei servizi pubblici all’efficienza e al risparmio di tempo per l’utenza, con la tempestiva attuazione Sito esternodella legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" prevedendo:
- la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione;
- la valorizzazione degli Uffici di relazioni con il pubblico, previsti dall’Sito esternoart. 12 del Sito esternoDLgs 3 febbraio 1993, n. 29 , "Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’Sito esternoart. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241 ";
- l’introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.