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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Titolo III
- SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO
Art. 9
- Organizzazione del soccorso
1. Al fine di garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo, sulla Rete Escursionistica della Toscana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta regionale favorisce il coordinamento degli organismi a ciò preposti e stipula apposita convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI La suddetta convenzione regola, fra l’altro, la possibilità e le modalità di utilizzo delle strutture regiona li esistenti sul territorio.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dalla convenzione la Regione assegna un contributo annuo al SAST finalizzato:
a) all’organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso;
b) all’adeguamento ed ammodernamento delle attrezzature necessarie per il servizio;
c) al rimborso delle spese delle squadre di soccorso, escluso quanto previsto dalla Sito esternoL. 18 febbraio 1992, n. 162 ;
d) alle spese di gestione del servizio nonché all’attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici;
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il SAST trasmette alla Giunta regionale la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell’anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per l’anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste.
4. La Giunta regionale, verificata la documentazione di cui al comma 3, eroga il contributo annuale al SAST
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.