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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 8
- Interventi sulla Rete Escursionistica Toscana
1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della RET, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica previsti dagli articoli precedenti, nonché gli interventi colturali ed il taglio dei boschi.
2. Nella viabilità di uso privato, l’ente competente ai sensi dell’ articolo 7 può rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli del comma 1, per motivate esigenze, ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.