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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 7
- Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Toscana
1. Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali.
2. I Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e delle relative attrezzature.
3. I parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.
4. Le Province possono delegare alle Comunità Montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale.
5. La Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della R.E.T. con gli strumenti programmatori e finanziari di cui alla LR 14 novembre 1996, n. 84 recante "Interventi a sostegno della qualificazione dell’offerta turistica complessiva".
Nella eventualità che gli interventi interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell’Sito esternoart. 8 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.