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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 5
- Viabilità di uso privato
1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della RET è consentito l’accesso ed il transito ai fini escursionistici nell’ambito della traccia viaria segnalata a norma dell’ articolo 3 , comma 6. È consentito altresì l’accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all’ art. 7
2. L’accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.