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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 4
- Catasto della Rete Escursionistica Toscana
1. È istituito il catasto della RET, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.
2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della RET A tal fine acquisisce le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, dei parchi e, sentiti la Consulta tecnica di cui all’a rt. 3 della LR 11 aprile 1995, n. 49, il Corpo forestale dello Stato, il Club Alpino Italiano, approva con atto motivato in via preliminare l’elenco della viabilità da inserire nel catasto.
3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni e dei parchi. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul BURT e comunicato ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l’inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta regionale provvede a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo. Entro 30 giorni dalla pubblic azione sul BURT chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.
5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l’inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della RET e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.