Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998
Art. 2
- Definizione di escursionismo
1. Ai fini della presente legge è escursionismo l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.