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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 10
- Sanzioni amministrative
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi che le esercitano in conformità alla Sito esternoL. 24 novembre 1981, n. 689 , alla LR 12 novembre 1993, n. 85 e alla LR 10 aprile 1997, n. 27 e che ne introitano i relativi proventi.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definitiva all’ art. 6
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della Rete Escursionistica Toscana.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 8
5. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi, di provvedere d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.