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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e per sostenere un sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione d i attrezzature correlate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.