Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11
Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998
Art. 8
- Controllo e vigilanza(9)
1. La Regione Toscana esercita la vigilanza sui CAA in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti ai fini dell'abilitazione regionale.
2. I soggetti convenzionati con i CAA vigilano sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle singole convenzioni.
3. I soggetti convenzionati devono comunicare tempestivamente alla Regione le inadempienze suscettibili di determinare la revoca dell'abilitazione.
4. L'abilitazione regionale è revocata nei casi e con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
5. L'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti al CAA è immediatamente comunicato ai soggetti convenzionati con lo stesso CAA.
6. I soggetti convenzionati con i CAA trasmettono, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione relativa ai risultati dell'attività di controllo e vigilanza.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.
Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.