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Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998

Art. 6
1. I CAA esercitano la propria attività previa abilitazione regionale. I CAA sono costituiti nelle forme e su iniziativa dei soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 3 bis, comma 2, del decreto Sito esternolegislativo n. 165 del 1999 . Qualora la società richiedente intenda operare sul territorio regionale la domanda è presentata alla Regione Toscana, salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 nel caso in cui la società operi su un ambito territoriale distribuito tra più regioni.
2. L'abilitazione regionale è subordinata alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, nel rispetto delle modalità procedurali previste dal decreto stesso. Riguardo alle società di servizi di cui il CAA si avvalga per l'esercizio delle proprie attività sono effettuate le verifiche previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.