Menù di navigazione

Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998

INDICE

chudere cartella
Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
chudere cartella Titolo I - - SNELLIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
chudere cartella Capo I - Assistenza procedimentale
Art. 3 - Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione
Art. 4 - Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell'ARTEA
Art. 5 - Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte della Regione e di altre amministrazioni pubbliche
Art. 6 - Abilitazione dei CAA
Art. 7 - Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA
Art. 7 bis - Indirizzo e coordinamento
Art. 8 - Controllo e vigilanza
chudere cartella Capo II - Adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario
Art. 9 - Fidi Toscana S.p.A.
Art. 10 - Controlli e vigilanza
chudere cartella Titolo II - - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 11 - Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi
Art. 12 - Norma transitoria
Art. 13 - Norma finanziaria

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.