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Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, sostiene, con la presente legge, le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.
2. A tal fine, in particolare, la Regione:
a) può finanziare lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici delle specie di interesse zootecnico;
b) può sostenere l’esecuzione dei controlli della produttività animale finalizzati all’attività di miglioramento genetico;
c) può attivare iniziative volte alla sperimentazione delle tecniche di inseminazione strumentale nella specie ovina;
d) può promuovere la diffusione dell’inseminazione strumentale negli allevamenti delle specie ovina ed equina;
e) può incentivare la valutazione genetica degli arieti di razze da latte destinati alla produzione di seme per l’inseminazione strumentale;
e bis) può incentivare la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico. (4)

Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

e ter) può finanziare le strutture che effettuano la valutazione genetica di capi animali destinati alla riproduzione e le operazioni relative alla produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni; (10)

Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

f) può agevolare l’organizzazione, nell’ambito regionale, delle manifestazioni zootecniche ufficiali o, comunque, di particolare rilevanza e la partecipazione alle stesse degli allevatori interessati;
f bis) può incentivare l’acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. (4)

Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

g) può finanziare le attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni relative all’esercizio della riproduzione animale.
Art. 2
- Attività di tenuta dei libri genealogici
1. Per lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici delle specie di interesse zootecnico può essere concesso un contributo annuale sulle spese sostenute e riconosciute ammissibili, fino al 100% delle medesime, a favore dei soggetti di cui all’ art. 12 ed ai sensi dello stesso.
Art. 3
- Esecuzione dei controlli della produttività animale
1. Per l’esecuzione dei controlli della produttività animale, finalizzati all’attività di miglioramento genetico, può essere concesso un contributo annuale sulle spese sostenute e riconosciute ammissibili, fino al 70% delle medesime, a favore dei soggetti di cui all’ art. 12 ed ai sensi dello stesso.
Art. 4
- Attività regionale per la sperimentazione dell’inseminazione strumentale nella specie ovina
1. La Giunta regionale può attivare specifiche iniziative volte alla sperimentazione delle tecniche di inseminazione strumentale nella specie ovina.
2. La sperimentazione potrà interessare un numero di capi che non dovrà superare quello minimo necessario a conferire rappresentatività e validità ai risultati rilevati. Tale numero è preliminarmente individuato dagli organi tecnici della Giunta regionale, nell’atto in cui viene stabilito il relativo finanziamento.
3. I risultati riscontrati con le iniziative di sperimentazione sono divulgati a cura della Regione ed i dati relativi sono resi disponibili a tutti gli interessati.
Art. 5
- Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale (7)

Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

1. Allo scopo di diffondere tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale negli allevamenti agricoli delle specie di interesse zootecnico può essere concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di organici progetti volti a tale finalità, a favore dei soggetti di cui all’articolo 12.
Art. 6
- Valutazione genetica arieti di razze da latte
1. Allo scopo di incentivare la valutazione genetica degli arieti di razze da latte da impiegare per la produzione di seme da utilizzare per l’inseminazione strumentale, può essere concesso un contributo, fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione delle valutazioni genetiche sopra dette.
2. L’individuazione dei soggetti richiedenti è effettuata ai sensi dell’ art. 12
Art. 6 bis
- Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo ed agrituristico. (2)

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

1. Al fine di incentivare la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo ed agrituristico può essere concesso un contributo, fino al 70% della spesa ammissibile, per l’attuazione di prove "di performance", con le modalità stabilite dai regolamenti dei libri genealogici delle singole razze.
2. L’individuazione dei soggetti richiedenti è effettuata ai sensi dell’art. 12.
Art. 6 ter
- Selezione dei riproduttori, produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni (11)

Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività di valutazione genetica e la disponibilità di materiale di elevato valore genetico atto alla riproduzione animale, possono essere concessi contributi, nelle misure indicate, per i seguenti interventi:
a) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento a norme igienico-sanitarie o l'ampliamento di locali o di altre opere fisse o mobili direttamente collegate all'attività di valutazione degli animali, di prelievo di materiale seminale e di produzione o raccolta di embrioni, o a queste connesse e di supporto;
b) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'adeguamento strumentale e l'acquisto di attrezzature tecnologiche e informatiche impiegate per la valutazione genetica degli animali e per la raccolta ed il trattamento del materiale genetico e riproduttivo;
c) fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il mantenimento dei riproduttori maschi, per il periodo di permanenza presso le strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettere e), e bis), e quater) ed e quinquies).
Art. 7
- Manifestazioni zootecniche
1. Al fine di agevolare l’organizzazione, nell’ambito regionale, delle manifestazioni zootecniche ufficiali o, comunque, di particolare rilevanza dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze e per facilitare la partecipazione alle stesse degli allevatori interessati, possono essere concessi i seguenti incentivi:
a) contributo, fino al 100% della spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile, per l’organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale o regionale;
b) parziale rimborso delle spese di trasporto sostenute, a favore degli allevatori, per ogni capo presentato alle manifestazioni a carattere provinciale o interprovinciale, determinato come compenso forfettario per ogni capo partecipante, (20)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 19.

.
2. Il compenso forfettario di cui alla lettera b) del comma 1 può essere concesso anche per la partecipazione di specie animali di interesse zootecnico di razze autoctone della regione a manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono fuori dell’ambito regionale.
Art. 7 bis
- Acquisto di riproduttori selezionati (3)

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

1. Allo scopo di incrementare il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico possono essere concessi contributi sugli investimenti finalizzati all’acquisto di riproduttori (maschi e femmine), iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nelle seguenti misure:
a) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di maschi, da destinare alla riproduzione mediante la fecondazione naturale, a favore dei produttori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati, nonché per l'acquisto di maschi, a favore dei soggetti di cui all'articolo 12; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

b) fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di femmine a favore dei produttori agricoli, nonchè dei soggetti di cui all'articolo 12; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

2. Per l’acquisto di maschi della specie equina il contributo di cui al comma 1 lettera a) può essere concesso anche a favore di produttori agricoli che conducono allevamenti di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato.
Art. 8
- Informazione sull’attività di riproduzione animale
1. Al fine di assicurare l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni sull’attività di riproduzione animale, la Giunta regionale può stipulare specifiche convenzioni con i soggetti di cui all’ art. 12 ed ai sensi dello stesso, prevedendo il pagamento agli stessi soggetti di un compenso, a titolo di rimborso delle spese di elaborazione sostenute.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
- Altri soggetti
1. Le attività ed i compiti non attribuiti alla competenza della Regione sono svolti, ai sensi del comma 2, dai seguenti soggetti:
a) Associazione regionale allevatori della Toscana (ARAT)
b) Associazione toscana produttori zootecnici (ATPZ);
c) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
d) centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;
e) centri per l'esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;
f) gruppi di raccolta degli embrioni;
g) centri di supporto all'attività selettiva;
h) centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;
i) Università degli studi toscane;
j) istituti di ricerca abilitati dall’ordinamento. (25)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 24.

2. La Giunta regionale individua, fra i soggetti di cui al primo comma, quelli competenti allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale (26)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 24.

.
Art. 13 –
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati con gli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
Art. 14
Abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.