Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998
Art. 8
- Informazione sull’attività di riproduzione animale
1. Al fine di assicurare l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni sull’attività di riproduzione animale, la Giunta regionale può stipulare specifiche convenzioni con i soggetti di cui all’ art. 12 ed ai sensi dello stesso, prevedendo il pagamento agli stessi soggetti di un compenso, a titolo di rimborso delle spese di elaborazione sostenute.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.
Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.