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Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998

Art. 6 ter
- Selezione dei riproduttori, produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni (11)

Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività di valutazione genetica e la disponibilità di materiale di elevato valore genetico atto alla riproduzione animale, possono essere concessi contributi, nelle misure indicate, per i seguenti interventi:
a) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento a norme igienico-sanitarie o l'ampliamento di locali o di altre opere fisse o mobili direttamente collegate all'attività di valutazione degli animali, di prelievo di materiale seminale e di produzione o raccolta di embrioni, o a queste connesse e di supporto;
b) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'adeguamento strumentale e l'acquisto di attrezzature tecnologiche e informatiche impiegate per la valutazione genetica degli animali e per la raccolta ed il trattamento del materiale genetico e riproduttivo;
c) fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il mantenimento dei riproduttori maschi, per il periodo di permanenza presso le strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettere e), e bis), e quater) ed e quinquies).

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.