Menù di navigazione

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998

Art. 4
- Attività regionale per la sperimentazione dell’inseminazione strumentale nella specie ovina
1. La Giunta regionale può attivare specifiche iniziative volte alla sperimentazione delle tecniche di inseminazione strumentale nella specie ovina.
2. La sperimentazione potrà interessare un numero di capi che non dovrà superare quello minimo necessario a conferire rappresentatività e validità ai risultati rilevati. Tale numero è preliminarmente individuato dagli organi tecnici della Giunta regionale, nell’atto in cui viene stabilito il relativo finanziamento.
3. I risultati riscontrati con le iniziative di sperimentazione sono divulgati a cura della Regione ed i dati relativi sono resi disponibili a tutti gli interessati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.