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Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, sostiene, con la presente legge, le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.
2. A tal fine, in particolare, la Regione:
a) può finanziare lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici delle specie di interesse zootecnico;
b) può sostenere l’esecuzione dei controlli della produttività animale finalizzati all’attività di miglioramento genetico;
c) può attivare iniziative volte alla sperimentazione delle tecniche di inseminazione strumentale nella specie ovina;
d) può promuovere la diffusione dell’inseminazione strumentale negli allevamenti delle specie ovina ed equina;
e) può incentivare la valutazione genetica degli arieti di razze da latte destinati alla produzione di seme per l’inseminazione strumentale;
e bis) può incentivare la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico. (4)

Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

e ter) può finanziare le strutture che effettuano la valutazione genetica di capi animali destinati alla riproduzione e le operazioni relative alla produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni; (10)

Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

f) può agevolare l’organizzazione, nell’ambito regionale, delle manifestazioni zootecniche ufficiali o, comunque, di particolare rilevanza e la partecipazione alle stesse degli allevatori interessati;
f bis) può incentivare l’acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. (4)

Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

g) può finanziare le attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni relative all’esercizio della riproduzione animale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.