Menù di navigazione

Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 21 agosto 1997

Art. 14
- Piano per il parco
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 21 , il piano individua i perimetri entro cui è consentito l’esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l’estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell’area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.
3. (38)

Parole soppresse con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 67.

Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti. (29)

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all’ art. 32 , comma 1, Sito esternoL. n. 394/1991 , specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell’area contigua e le relative direttive sono stabilite d’intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2006, n. 63 , art. 2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 28; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’allegato cartografico è modificato con l.r. 30 novembre 2009, n. 73 , limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”, così come individuato nella cartografia che costituisce l’allegato A alla presente legge. Tale modifica ha efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci ai sensi dell’articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/1997 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima parzialmente modificato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 34; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 130.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 131.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.