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Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 21 agosto 1997

Titolo I
- DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE
Art. 1
- Istituzione dell’Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane"
1. È istituito ai sensi dell’Sito esternoart. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 , l’ente di diritto pubblico denominato "Parco Regionale delle Alpi Apuane", di seguito denominato ente.
L’ente è preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane già istituito con L R. 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni.
2. L’ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.
3. Il territorio del Parco è delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco di cui al successivo articolo 14 Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno parte dell’area contigua del Parco di cui all’Sito esternoart. 32 della L. 394/1991 . Fanno parte altresì dell’area contigua i territori delimitati come tali nella cartografia del Piano.
4. Fino all’approvazione del Piano per il Parco, il territorio del Parco e dell’area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata alla presente legge. Non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell’area contigua, i centri edificati interclusi comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, secondo la perimetrazione approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, sentita la Comunità del Parco, entro tre mesi dalla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Fino all’approvazione di tale perimetrazione non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell’area contigua, i centri edificati delimitati ai sensi dell’Sito esternoart. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 .
Art. 2 –
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 4 bis
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
- Collegio regionale unico dei revisori dei conti (37)

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.

Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
- Durata in carica degli organie del Comitato scientifico. In dennità e gettone di presenza (37)

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.

Abrogato.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
- Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale (37)

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.

Abrogato.
Art. 13
Abrogato.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2006, n. 63 , art. 2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 28; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

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L’allegato cartografico è modificato con l.r. 30 novembre 2009, n. 73 , limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”, così come individuato nella cartografia che costituisce l’allegato A alla presente legge. Tale modifica ha efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci ai sensi dell’articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/1997 .

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Note soppresse.

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 34; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 130.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 131.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole soppresse con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 67.

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Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

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Periodo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.