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Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997

Art. 4
- Censimento e catalogazione
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione contenente i criteri e gli indirizzi tecnici per l’effettuazione del censimento e della catalogazione delle attività, dei processi e delle strutture di cui alla presente legge. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro i successivi quarantacinque giorni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’atto di cui al primo comma e sulla base dei criteri e degli indirizzi tecnici ivi contenuti, le Province e, per i territori montani, le Comunità montane, su segnalazione dei Comuni, provvedono ad un primo censimento e catalogazione e trasmettono i dati relativi alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nei successivi trenta giorni istituisce l’elenco di cui all’ art. 5
4. Successivamente al primo censimento e catalogazione, la competente struttura della Giunta regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, può (2)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 13.

aggiornare in ogni tempo i dati e gli elementi da inserire nell’elenco regionale.

Note del Redattore:

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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.