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Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997

Art. 2
- Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione:
a) istituisce l’elenco regionale dei processi produttivi, delle attività rurali e delle strutture ad essi collegate a rischio di cessazione e scomparsa, di cui all’ art. 5 ;
b) predispone un programma di interventi ed aiuti per le attività di cui al punto a) secondo quanto previsto all’ art. 6 ;
c) provvede alla diffusione e alla divulgazione didattica anche mediante apposite pubblicazioni.
2. Nell’ambito dell’offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), (1)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 12.

la Regione può sostenere apposite iniziative volte all’organizzazione di corsi formativi finalizzati alle attività di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.