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Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 21 agosto 1997

Art. 20
- Nulla osta del Parco
1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all’articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco. Sono altresì soggetti al nulla osta dell’ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). (31)

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 128.

2. Il parco rilascia le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), anche per le attività di cava in area contigua. (11)

Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 28; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 128.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2006, n. 63 , art. 2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 28; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

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L’allegato cartografico è modificato con l.r. 30 novembre 2009, n. 73 , limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”, così come individuato nella cartografia che costituisce l’allegato A alla presente legge. Tale modifica ha efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci ai sensi dell’articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/1997 .

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Note soppresse.

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 34; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 130.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 131.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole soppresse con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 67.

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Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

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Periodo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.