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Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 21 agosto 1997

Titolo V
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
- Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane (37)

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.

Abrogato.
Art. 30
- Primo insediamento degli organi dell’ente (37)

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.

Abrogato.
Art. 31
- Misure transitorie di salvaguardia
1. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco, approvati ai sensi dell’articolo 111 della l.r. 30/2015, si applicano le norme di cui ai seguenti commi. (36)

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 131.

2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all’Sito esternoart. 11 della L. n. 394/1991 , comma 3. Il divieto di caccia è esteso alle aree contigue intercluse.
3. In caso di necessità ed urgenza l’ente Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui all’Sito esternoart. 11 della L. n. 394/91 , prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonei a salvaguardare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.
4. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente Parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente stesso ed essere attuati dal suo personale o da persone all’uopo espressamente autorizzate.
5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1997, n. 298 (Parco Alpi Apuane. L.r. 52/1994, adempimenti art. 1. Riperimetrazione aree A2). (36)

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 131.

6. Oltre che nelle zone di cui al comma precedente, la risistemazione dei siti di cava e discarica avviene in tutto il territorio del Parco e dell’area contigua di cui al comma 4 dell’ art. 1
7. Fino all’approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge. (36)

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 131.

8. Fino all’entrata in vigore del piano per il Parco l’ente esprime parere obbligatorio sugli atti di adozione di strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi e loro varianti interessanti il territorio del Parco e l’area contigua di cui all’ art. 1 , comma 4. A tal fine il Comune comunica l’adozione di tali atti all’ente, trasmettendo la documentazione relativa; il parere del Parco è inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.
Art. 32
- Attività estrattive nelle aree non più incluse nel Parco (37)

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.

Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
- Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (37)

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.

Abrogato.
Allegati
Allegato cartografico:

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2006, n. 63 , art. 2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 28; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

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L’allegato cartografico è modificato con l.r. 30 novembre 2009, n. 73 , limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”, così come individuato nella cartografia che costituisce l’allegato A alla presente legge. Tale modifica ha efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci ai sensi dell’articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/1997 .

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Note soppresse.

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 34; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 130.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 131.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole soppresse con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 67.

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Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

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Periodo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.