Menù di navigazione

Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 21 agosto 1997

Art. 21
- Attività estrattiva
1. La valutazione d’impatto ambientale concernente l’apertura di nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di salvaguardia di cui all’ art. 31 , ove obbligatoria per la normativa vigente, è di competenza dell’ente, che la esercita secondo detta normativa, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)”.(39)

Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 68.

La pronuncia di valutazione di impatto ambientale sostituisce il nulla-osta di cui all’ art. 20
2. (40)

Periodo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 68.

Il piano pluriennale economico-sociale definisce incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane.
3. La formulazione coordinata del piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo per le pietre ornamentali, e del piano per il parco, approvati dal C.R., assicura l’equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell’area apuana, all’esterno del Parco e nella sua area contigua.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2006, n. 63 , art. 2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 28; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’allegato cartografico è modificato con l.r. 30 novembre 2009, n. 73 , limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”, così come individuato nella cartografia che costituisce l’allegato A alla presente legge. Tale modifica ha efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci ai sensi dell’articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/1997 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima parzialmente modificato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 34; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 130.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 131.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.