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Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56

Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997

Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge detta la disciplina per l’attuazione dell’intesa di programma stipulata in data 5 marzo 1997 tra la Regione Toscana ed il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 15 - quinquies Sito esternodel decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito in Sito esternolegge 26 febbraio 1996, n. 74 , per l’avvio di interventi di riduzione del rischio sismico nei Comuni della Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio, anche quale sperimentazione per una legge regionale generale per la riduzione del livello di rischio sismico e dei danni attesi sul patrimonio edilizio, infrastrutturale e dei sistemi a rete.
Art. 2
- Riduzione del rischio sismico
1. Per intervento di riduzione del rischio sismico, ai fini della presente legge, si intende un insieme di interventi di miglioramento sismico rispondenti al livello di protezione definito dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi di quanto previsto dall’intesa di programma di cui all’ art. 1
Art. 3
- Ambito territoriale di applicazione
1. La presente legge si applica nei Comuni classificati sismici compresi nell’area della Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio.
2. Sulla base degli elementi tecnici e delle valutazioni di rischio elaborati d’intesa tra la Giunta regionale ed il Dipartimento della Protezione civile, la Giunta regionale individua nell’ambito dei Comuni di cui al comma 1, i Comuni ove vengono attuati gli interventi sperimentali su edifici di cui all’intesa di programma, indicandone contestualmente le priorità.
3. Le attività concernenti le campagne di informazione-formazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore; la cartografia geologico-tecnica; i rilievi dell’esposizione e vulnerabilità degli edifici; la sperimentazione di tecniche di intervento di miglioramento strutturale di cui all’intesa di programma sono attuate nel complesso dei Comuni di cui al comma 1, sulla base di programmi approvati dalla Giunta regionale.
Art. 4
- Cofinanziamento
1. Al finanziamento delle attività di cui alla presente legge possono concorrere gli Enti locali interessati secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale promuove iniziative volte al sistema bancario e al sistema imprenditoriale al fine di favorire finanziamenti aggiuntivi e complementari agli interventi finanziati con la presente legge.
Art. 5
- Interventi sperimentali su edifici
1. Possono essere oggetto degli interventi sperimentali di cui all’intesa di programma tutti gli edifici a prevalente uso residenziale compresi nei Comuni indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell’ art. 3 , con precedenza per quelli privati.
2. Soggetti beneficiari sono i soggetti pubblici o privati proprietari dell’immobile, con esclusione dei beneficiari dei contributi di cui all’Sito esternoart. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito in Sito esternolegge 26 febbraio 1996, n. 74 .
Art. 6
- Piano operativo degli interventi
1. Nei Comuni individuati dalla Giunta regionale e sulla base delle priorità dalla medesima determinate ai sensi dell’ art. 3 la Giunta regionale medesima approva il piano operativo degli interventi sperimentali su edifici.
2. Il piano operativo, elaborato in raccordo con i Comuni interessati e tenendo conto delle risorse disponibili e con riferimento all’intera durata di vigenza dell’intesa di programma, determina le linee-guida degli interventi ivi compresi i criteri di economicità degli interventi stessi, e contiene in particolare i seguenti elementi per la gestione degli interventi da parte dei Comuni:
a) le modalità per l’individuazione d’ufficio delle unità immobiliari, isolate o aggregate;
b) i termini entro i quali i soggetti beneficiari devono impegnarsi alla concreta realizzazione degli interventi;
c) le modalità di concessione di contributi anticipati sulla progettazione esecutiva degli interventi;
d) le modalità per l’eventuale progettazione degli uffici tecnici regionali, su richiesta dei proprietari, ed in collaborazione con i professionisti;
e) le modalità di assegnazione dei contributi fino alla concorrenza delle disponibilità, sulla base delle domande pervenute e ritenute meritevoli di approvazione;
f) le modalità di predisposizione e di presentazione dei progetti, e quelle per l’apposizione del visto della Regione relativamente alla corrispondenza del progetto alla normativa tecnica;
g) le modalità di concessione del contributo, al netto dell’anticipazione per la progettazione, al termine dei lavori accertato dal Comune;
h) le modalità di rendicontazione.
3. In relazione all’andamento degli interventi, il piano operativo può essere rimodulato.
4. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’andamento del piano operativo, e comunque in occasione di ogni sua rimodulazione.
La Giunta regionale riferisce annualmente anche al Dipartimento della protezione civile.
Art. 7
- Importo dei contributi
1. Per la progettazione esecutiva degli interventi sperimentali su edifici è concesso, in via di anticipazione, un contributo in conto capitale fino al 50% del costo di progettazione e comunque non superiore a lire due milioni per unità immobiliare.
2. Per la progettazione degli interventi facenti parte di aggregati strutturali il contributo di cui al comma precedente è concedibile sulla base di un progetto unico per l’intero aggregato strutturale.
3. Per la realizzazione degli interventi sperimentali su edifici è concesso un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa e comunque non superiore a lire venti milioni per unità immobiliare, al netto del contributo di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concedibili anche quando gli interventi sono inseriti in un progetto più ampio relativo all’immobile.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il recupero del contributo di cui al primo comma, qualora la progettazione finanziata con il contributo non venga eseguita in conformità al piano di cui all’ art. 6 e nei termini ivi indicati.
Art. 8
- Normativa tecnica/prezziario
1. La Giunta regionale approva il prezzario e la normativa tecnica per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo degli interventi sperimentali sugli edifici.
Art. 9
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le variazioni del bilancio 1997 di cui al comma successivo.
2. Al bilancio di previsione 1997 è apportata, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa, la seguente variazione:
omissis.
3. Agli interventi di cui alla presente legge saranno altresì destinati finanziamenti vincolati assegnati dallo Stato che saranno iscritti in bilancio ai sensi dell’ art. 91 della L.R. 6 maggio 77 n. 28 e successive modificazioni.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo sia i finanziamenti vincolati di cui al 3º comma assegnati dallo Stato, sia l’accantonamento di L. 1.500.000.000 disposto, per l’anno 1998, in corrispondenza del cap. 50060 sul bilancio pluriennale 1997/99 ai sensi dell’ art. 7 della L.R. n. 3 del 15 gennaio 97 .


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.