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Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56

Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997

Art. 6
- Piano operativo degli interventi
1. Nei Comuni individuati dalla Giunta regionale e sulla base delle priorità dalla medesima determinate ai sensi dell’ art. 3 la Giunta regionale medesima approva il piano operativo degli interventi sperimentali su edifici.
2. Il piano operativo, elaborato in raccordo con i Comuni interessati e tenendo conto delle risorse disponibili e con riferimento all’intera durata di vigenza dell’intesa di programma, determina le linee-guida degli interventi ivi compresi i criteri di economicità degli interventi stessi, e contiene in particolare i seguenti elementi per la gestione degli interventi da parte dei Comuni:
a) le modalità per l’individuazione d’ufficio delle unità immobiliari, isolate o aggregate;
b) i termini entro i quali i soggetti beneficiari devono impegnarsi alla concreta realizzazione degli interventi;
c) le modalità di concessione di contributi anticipati sulla progettazione esecutiva degli interventi;
d) le modalità per l’eventuale progettazione degli uffici tecnici regionali, su richiesta dei proprietari, ed in collaborazione con i professionisti;
e) le modalità di assegnazione dei contributi fino alla concorrenza delle disponibilità, sulla base delle domande pervenute e ritenute meritevoli di approvazione;
f) le modalità di predisposizione e di presentazione dei progetti, e quelle per l’apposizione del visto della Regione relativamente alla corrispondenza del progetto alla normativa tecnica;
g) le modalità di concessione del contributo, al netto dell’anticipazione per la progettazione, al termine dei lavori accertato dal Comune;
h) le modalità di rendicontazione.
3. In relazione all’andamento degli interventi, il piano operativo può essere rimodulato.
4. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’andamento del piano operativo, e comunque in occasione di ogni sua rimodulazione.
La Giunta regionale riferisce annualmente anche al Dipartimento della protezione civile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.