Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56
Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997
Art. 5
- Interventi sperimentali su edifici
1. Possono essere oggetto degli interventi sperimentali di cui all’intesa di programma tutti gli edifici a prevalente uso residenziale compresi nei Comuni indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell’ art. 3 , con precedenza per quelli privati.
2. Soggetti beneficiari sono i soggetti pubblici o privati proprietari dell’immobile, con esclusione dei beneficiari dei contributi di cui all’art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito in legge 26 febbraio 1996, n. 74 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.