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Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56

Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997

Art. 5
- Interventi sperimentali su edifici
1. Possono essere oggetto degli interventi sperimentali di cui all’intesa di programma tutti gli edifici a prevalente uso residenziale compresi nei Comuni indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell’ art. 3 , con precedenza per quelli privati.
2. Soggetti beneficiari sono i soggetti pubblici o privati proprietari dell’immobile, con esclusione dei beneficiari dei contributi di cui all’Sito esternoart. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito in Sito esternolegge 26 febbraio 1996, n. 74 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.