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Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56

Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997

Art. 4
- Cofinanziamento
1. Al finanziamento delle attività di cui alla presente legge possono concorrere gli Enti locali interessati secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale promuove iniziative volte al sistema bancario e al sistema imprenditoriale al fine di favorire finanziamenti aggiuntivi e complementari agli interventi finanziati con la presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.