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Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56

Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997

Art. 2
- Riduzione del rischio sismico
1. Per intervento di riduzione del rischio sismico, ai fini della presente legge, si intende un insieme di interventi di miglioramento sismico rispondenti al livello di protezione definito dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi di quanto previsto dall’intesa di programma di cui all’ art. 1

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.