Legge regionale 30 luglio 1997, n. 55
Interventi per la promozione di una cultura di pace. (2)
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997
Art. 9
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 1998, si fa fronte con la legge di bilancio.
Note del Redattore:
Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:
“Art. 55 - Norma transitoria1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.