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Art. 8
- Sistema di documentazione
1. Allo scopo di fornire ai cittadini e alle istituzioni ogni informazione e documentazione utile al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale promuove e sostiene il "Sistema di documentazione sulla Pace", anche in collegamento con il sistema informativo delle biblioteche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi, tramite specifiche convenzioni, di Enti locali, di Istituti e Associazioni operanti nel settore, che dispongano di fondi documentari, sedi e strumenti idonei all’allestimento e all’organizzazione di servizi informativi e documentari in materia.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.